IL RETTORE
  Veduto lo  statuto vigente  della Universita', approvato  con regio
decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con  regio  decreto  31   agosto  1933,  n.  1592,  ed  in
particolare l'art. 17;
  Veduto il decreto  del Presidente della Repubblica  11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduta la legge  19 novembre 1990, n. 341 ed  in particolare l'art.
11;
  Veduto il  decreto del  Ministero dell'universita' e  della ricerca
scientifica e  tecnologica 26 maggio 1995,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1995;
  Veduta  la delibera  adottata nella  riunione del  17 aprile  1997,
approvata dal  senato accademico  e dal consiglio  di amministrazione
nelle riunioni  del 27 giugno 1997,  con la quale il  consiglio della
facolta' di scienze matematiche, fisiche  e naturali ha provveduto ad
adeguare  l'ordinamento  didattico del  corso  di  laurea in  scienze
biologiche al decreto ministeriale sopra citato;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di  statuto proposta in  deroga al termine triennale  di cui
all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduta  la  nota del  Ministero  dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica, prot. n. 2206, del 30 ottobre 1997;
  Ravvisata  la necessita'  di adeguarsi  alla indicazione  contenuta
nella predetta nota ministeriale;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
                              Decreta:
  Lo  statuto  della  Libera   universita'  degli  studi  di  Urbino,
approvato  con regio  decreto 8  febbraio 1925,  n. 230  e successive
modificazioni,  al  capo III,  sezione  VII  "Norme speciali  per  la
facolta'   di  scienze   matematiche,  fisiche   e  naturali"   viene
ulteriormente  modificato,  nel  senso  che,  a  decorrere  dall'anno
accademico  1998/1999,  l'art. 109  e'  soppresso  e sostituito  come
segue:
                              Art. 109.
                    Laurea in scienze biologiche
  Art. 1 (Accesso al corso di laurea). - L'accesso al corso di laurea
e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
  Art. 2 (Durata e articolazione dei  corsi). - La durata degli studi
del corso di laurea in scienze  biologiche e' fissata in cinque anni,
articolati  in  un triennio  a  carattere  formativo  di base  ed  in
successivi distinti indirizzi  di durata biennale che  hanno lo scopo
di  completare  la  preparazione   dottrinale  e  metodologica  degli
studenti  in settori  specifici delle  scienze biologiche  di cui  al
successivo art. 5.
  Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque
anni di  corso in  due periodi didattici  (semestri) della  durata di
almeno tredici settimane ciascuno.
  L'attivita' didatticoformativa comportera' un  totale di almeno 480
ore per anno nel triennio di base  e di almeno 280 ore per sei bienni
di  indirizzo  e  constera'  di  lezioni,  esercitazioni  teoriche  e
numeriche,  seminari,  corsi  monografici,  dimostrazioni,  attivita'
guidate, visite tecniche, prove  parziali di accertamento, correzione
e discussione di elaborati, ecc.
  Parte  dell'attivita' pratica  potra'  essere  svolta anche  presso
laboratori e centri esterni sotto  la responsabilita' del docente del
corso, previo stipula di  apposite convenzioni. L'attivita' didattica
formativa e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite
da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.
  Ogni  corso  monodisciplinare  e' costituito  da  un'annualita'  di
almeno ottanta ore o unita' didattiche di quaranta ore.
  Il  corso  di  insegnamento   integrato  e'  costituito  da  unita'
didattiche  coordinate  di  quaranta  ore, per  un  massimo  di  tre,
impartite da  piu' insegnanti e  comunque con un unico  esame finale.
Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso
integrato.
  I contenuti didatticoformativi del  corso di laurea sono articolati
in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.
  Durante il  primo triennio del  corso di laurea lo  studente dovra'
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua  straniera di  rilevanza scientifica,  di norma  l'inglese. Le
modalita' di accertamento saranno definite  dal consiglio di corso di
laurea.
  Lo studente, durante il triennio  di base, dovra' frequentare i due
laboratori di biologia sperimentale, di cui al successivo art. 5, per
non meno  di complessive  80 ore  e sostenere  con esito  positivo le
relative prove.
  Per l'accertamento  finale di profitto, i  consigli delle strutture
didattiche,  potranno  accorpare  due   corsi  dello  stesso  settore
scientificodisciplinare  o della  stessa area  didattica in  un unico
esame.  Comunque,  nello  stabilire  le prove  di  valutazione  della
preparazione  degli  studenti,  si   fara'  ricorso  al  criterio  di
continuita', di globalita'  e di accorpamento in modo  da limitare il
numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno
di 17 e non piu' di 19 nel triennio comune.
  Lo  studente  dovra'  superare,  inoltre,  l'esame  di  laurea  che
consistera'  nella  discussione  della  tesi, di  norma  a  carattere
sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui
preparazione  comporta  la frequenza  di  almeno  un anno  presso  un
laboratorio  sotto  la guida  del  relatore  designato dal  corso  di
laurea.
  Superato  l'esame  di laurea  lo  studente  consegue il  titolo  di
dottore in scienze biologiche.
  Art.  3 (Regolamento  d'Ateneo).  - La  facolta'  nel recepire  nel
regolamento  di  Ateneo  e nel  regolamento  didattico  l'ordinamento
didattico  nazionale indichera'  per ciascuna  area gli  insegnamenti
attingendoli dai  settori scientificodisciplinari  indicati nell'art.
5.
  Art. 4  (Manifesto degli  studi). - All'atto  della predisposizione
del  manifesto  annuale  degli  studi,  i  consigli  delle  strutture
didattiche   determineranno    con   apposito    regolamento   quanto
espressamente previsto dal secondo comma  dell'art. 11 della legge n.
341/1990.
  In particolare il consiglio di  facolta', su proposta del consiglio
di corso di laurea:
  a)  definisce il  piano di  studi  ufficiale del  corso di  laurea,
comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
od   integrati)  che   costituiscono   le   singole  annualita'.   Le
denominazioni di  tali corsi  dovranno essere scelte  all'interno dei
settori   scientificodisciplinari   con   l'aggiunta   di   eventuali
qualificazioni atte ad  identificare il livello e  il contenuto degli
insegnamenti;
  c)  sceglie le  discipline  rispettando le  indicazioni  di cui  al
successivo art. 5;
  d) ripartisce il  monte ore di ciascuna area tra  le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni  corso la frazione destinata alle
attivita' teoricopratiche;
  e) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  f) indica  le annualita'  di cui lo  studente dovra'  aver ottenuto
l'attestazione  di  frequenza e  quali  e  quanti esami  dovra'  aver
superato  al   fine  di  ottenere  l'iscrizione   all'anno  di  corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
  g) indica  gli indirizzi del  biennio e gli  eventuali orientamenti
attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;
  h) fissa le modalita' di  organizzazione dei laboratori di biologia
sperimentale  e le  attivita' teoricopratiche  da svolgersi  nel loro
ambito;
  i) indica le annualita' e/o  le unita' didattiche comuni ai diplomi
affini.
 Art. 5 (Articolazione del corso di laurea).
   1) Laboratori di biologia sperimentale.
  Durante  il triennio  gli studenti  sono tenuti  a frequentare  due
laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.
  Scopo di questi  laboratori, nei quali dovra'  essere preminente la
partecipazione   attiva   degli    studenti   agli   esperimenti   e'
l'acquisizione  delle conoscenze  e abilita'  pratiche di  base nelle
discipline  a contenuto  biologico, necessarie  per l'approfondimento
successivo in particolare nei bienni di indirizzo.
  I laboratori che dispongono di almeno 80 ore complessive, non danno
luogo  a   titolarita'  e   sono  caratterizzati  da   una  didattica
interdisciplinare.
  I  docenti  del  corso  di  laurea  e  i  ricercatori  allo  stesso
afferenti, nell'ambito  dei rispettivi carichi didattici  orari, sono
tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.
  La facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea e in base
al  proprio   regolamento  didattico,   provvede  ad   organizzare  i
laboratori per quanto riguarda i contenuti,  i metodi e i compiti dei
docenti, in particolare il compito di coordinamento.
  L'accertamento   del  profitto   ha  luogo,   per  ogni   corso  di
laboratorio, con  le modalita'  fissate nel regolamento  didattico. I
relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.
   2) Aree didattiche obbligatorie comuni.
  Il monte  orario di attivita'  didattiche assomma, nel  triennio, a
non meno  di 1440 ore, oltre  i due corsi di  laboratorio di biologia
sperimentale per un totale di 1520 ore.
 Area matematica: due annualita'.
  Lo   studente  deve   acquisire   nozioni  di   base  del   calcolo
differenziale  e integrale,  della  geometria  analitica, dei  metodi
numerici per la risoluzione di  problemi di calcolo, dei linguaggi di
programmazione, dell'analisi  statistica, dei modelli  matematici con
particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.
  Settori:   A01B   Algebra,   A01C   Geometria,   A01D   Matematiche
complementari,   A02A  Analisi   matematica,   A02B  Probabilita'   e
statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica,
K05B Informatica, S01B Statistica per le scienze sperimentali.
  Area fisica: due annualita' con almeno un semestre di laboratorio.
  Lo studente deve acquisire le  conoscenze di base, finalizzate alle
applicazioni  nel  campo  della  biologia, della  fisica  classica  e
moderna,  delle proprieta'  fisiche dei  liquidi e  dei gas;  saranno
necessarie  conoscenze di  termodinamica, elettromagnetismo,  ottica,
meccanica dei fluidi, radioattivita' e le nozioni essenziali relative
alle  misure  e al  trattamento  dei  dati sperimentali,  nonche'  le
tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori.
  Settore B01B Fisica.
  Area chimica: tre annualita' con almeno un semestre di laboratorio.
  Lo studente  deve acquisire  i concetti fondamentali  della chimica
generale,  della  chimica inorganica,  della  chimica  organica ed  i
fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli
argomenti devono essere  affrontati tenuto conto che  i corsi debbono
fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.
  Settori: C02X Chimica fisica,  C03X Chimica generale ed inorganica,
C05X Chimica  organica (C01A chimica analitica  o C03X o C05X  per il
laboratorio).
 Area biologica: undici annualita'.
  Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli
cellulare  e   organistico  dell'organizzazione   biologica,  nonche'
dell'evoluzione,  filogenesi,  sviluppo,   ecologia  e  distribuzione
geografica dei viventi. Deve, inoltre,  apprendere le nozioni di base
dei   fenomeni  biologici:   in   particolare   deve  affrontare   le
problematiche di  biochimica, di  fisiologia cellulare dei  tessuti e
degli organismi, con riferimento ai corretti meccanismi chimicofisici
ed  ai  rapporti  strutturafunzione.   Deve  conoscere  i  meccanismi
molecolari di regolazione delle  attivita' vitali, dalla trasmissione
dell'informazione genica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenze
di base dell'interazione  di fattori esterni con i  fenomeni vitali e
dei meccanismi  di difesa. Delle ventidue  unita' didattiche previste
per l'area biologica, undici  saranno ripartite uniformemente in modo
da comprendere discipline dei settori: E01A Botanica, E01E Fisiologia
vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A
Fisiologia generale, E04B Biologia  molecolare, E05A Biochimica, E11X
Genetica, E12X Microbiologia generale.
  Le restanti 11 unita' didattiche a concorrenza delle complessive 36
del triennio (oltre a quelle  destinate ai due laboratori di biologia
sperimentale) saranno utilizzate per  discipline, ivi comprese quelle
indicate   nel  primo   gruppo,   scelte   all'interno  dei   settori
scientificodisciplinari di area biologica e di quelli previsti per il
biennio di indirizzo.
  Due  unita' didattiche  dell'area matematica  e/o dell'area  fisica
possono  essere  impartite  nel  biennio di  indirizzo  anziche'  nel
triennio di base.
 Biennio di indirizzo.
  La facolta' su proposta del  consiglio di corso di laurea determina
nello statuto  o nel  regolamento didattico uno  o piu'  indirizzi di
laurea  (di  norma  non  oltre   5)  tenendo  conto  della  effettiva
disponibilita' di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire,
nonche' delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso
di laurea.
  Il  biennio di  indirizzo comprende  non meno  di 7  annualita' per
complessive   560  ore   di   cui   tre  annualita'   caratterizzanti
l'indirizzo,     prelevate     da      tre     differenti     settori
scientificodisciplinari.
  L'accesso al  biennio di  indirizzo e' condizionato  al superamento
delle condizioni e propedeuticita' fissate nel manifesto degli studi.
Gli  studenti sono  tenuti  a scegliere  all'atto dell'iscrizione  al
quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.
  Gli indirizzi sono i seguenti:
  a) Bioecologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori:
E01A Botanica, E02A Zoologia, E03A  Ecologia, F22A Igiene generale ed
applicata.
  b)  Biomolecolare,   con  discipline  caratterizzanti   scelte  nei
settori: E04B  Biologia molecolare,  E05A Biochimica,  E11X Genetica,
E12X Microbiologia generale.
  c)  Biotecnologico,  con   discipline  caratterizzanti  scelte  nei
settori:  C10X  Chimica  e biotecnologia  delle  fermentazioni,  E05A
Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale, E13X Biologia
applicata.
  d) Biologia  integrata, con  discipline caratterizzanti  scelte nei
settori:  E01A  Botanica,  E02A  Zoologia,  E03B  Antropologia,  E04A
Fisiologia generale.
  e)  Fisiopatologico,  con  discipline  caratterizzanti  scelte  nei
settori: E04A  Fisiologia generale, E07X Farmacologia,  E09A Anatomia
umana, F04A Patologia generale, F22A Igiene generale ed applicata.
  Gli  insegnamenti  opzionali  a  completamento del  monte  ore  del
biennio saranno indicati dalla facolta', in coerenza con il contenuto
formativo di ciascun indirizzo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 27 novembre 1997
                                                       Il rettore: Bo